Il Programma di investimento, deve essere riferito ad una o più delle unità locali dell’impresa richiedente ubicate sul territorio nazionale, fermo restando che per ogni unità locale il Programma di investimento deve prevedere la realizzazione di almeno uno degli interventi di seguito.
Sono ammissibili agli incentivi i Programmi di investimento i cui costi al netto di IVA, inclusa la relativa specifica progettazione, siano relativi a:
a) interventi di incremento dell’efficienza energetica delle strutture di cui all’art.2 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 agosto 2020;
b) interventi di riqualificazione antisismica di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il Testo unico delle imposte sui redditi;
c) interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, in conformità alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503;
d) interventi edilizi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia o installazione di manufatti leggeri, di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c), d) ed e.5), incluse le unità abitative mobili e loro pertinenze e accessori collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, funzionali alla realizzazione degli interventi di incremento dell’efficienza energetica delle strutture e di riqualificazione antisismica e agli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, in conformità alla legge 9 gennaio 1989, n. 13 e al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503;
e) interventi di realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali, relativi alle strutture di cui all'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323;
f) interventi per la digitalizzazione previste dall’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.
g) interventi di acquisto/rinnovo di arredi.
I destinatari sono le imprese alberghiere, le imprese che esercitano attività agrituristica, le imprese che gestiscono strutture ricettive all'aria aperta, nonché le imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici.
Gli incentivi sono articolati nel Contributo e nel Finanziamento agevolato, concessi tenendo conto della dimensione dell’impresa e della ubicazione delle singole unità locali interessate dal Programma di investimento sul territorio nazionale.
Il Finanziamento agevolato è concesso al tasso fisso dello 0,50% con durata minima di 4 anni (48 mesi) e massima di 15 anni (180 mesi) inclusi 3 anni di preammortamento massimi (36 mesi).
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